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URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Via Montanino snc 04015 Priverno (LT) CF 91067030592 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel: 0773 904555;

 

Orari di Ricevimento

 

 
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Dott.re Antonio Buonpane

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ricevi nei giorni di cui sopra.

E' gradita una breve comunicazione circa l'argomento oggetto del colloquio, da anticipare anche via e-mail.

IL DSGA coordina l'intera area amministrativa ed in particolare:

  • lavora in stretta collaborazione  con il Dirigente affinchè sia attuabile l'Offerta Formativa dell'Istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili
  • dirige ed organizza il piano di lavoro di tutto il personale ATA
  • cura l'organizzazione della Segreteria
  • sovraintende ai servizi amministrativo-contabili
  • redige gli atti di ragioneria ed economato secondo il Regolamento di contabilità (d.i. 44/2001) delle istituzioni scolastiche ed i compiti previsti per il DSGA sono i seguenti:
    1. redige le schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel Programma Annuale;
    2. predispone apposita relazione ai fini della verifica che entro il 30/06 il Consiglio di Istituto esegue;
    3. aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, con riferimento alle spese sostenute;
    4. firma, congiuntamente al Dirigente, le reversali di incasso ed i mandati di pagamento;
    5. provvede alla liquidazione delle spese;
    6. provvede alla gestione del fondo delle minute spese;
    7. predispone il Conto Consuntivo entro il 15/3 di ogni anno;
    8. tiene e cura l'inventario assumendo le responsabilità di consegnatario;
    9. è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali.

Personale Amministrativo

 

Il FOIA (Freedom of Information Act), introdotto con decreto legislativo n. 97 del 2016, è parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione nell’ottica della trasparenza definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia).

L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.

L’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione:
A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.

A differenza del diritto di accesso civico semplice (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 33 del 2013), laccesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.

Accesso Documentale L. 241/1990Accesso Civico d.lgs 33/2013, art. 5, co.1Accesso generalizzato d.lgs. 33/2013, art. 5, co.2
Serve a tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti dei destinatari dei procedimenti amministrativi. Sono inammissibili le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
Il diritto di accesso è escluso in assenza di interesse giuridicamente rilevante, per documenti coperti da segreto di stato, nei procedimenti tributari e in tutti i casi elencati nell’art. 24 della L. 241/1990.
Serve a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. Laccesso Civico può essere esercitato da chiunque, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti.
Non è possibile chiedere la pubblicazione di dati documenti e informazioni non obbligatorie.
Serve a promuovere la libertà di informazione e il controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni. Accessibili i dati e documenti della PA non soggetti ad obbligo di pubblicazione, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti.
L’accesso generalizzato può essere negato o differito solo nei casi previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.